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Agevolazioni previste per l'affitto per gli studenti

Giovani che vivono in affitto
Se siete studenti tra i 20 ed i 30 anni, ed avete stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/98 (il testo è disponibile in allegato), a partire dal periodo d’imposta 2007 (e quindi già con la dichiarazione dei redditi 2008), potete ottenere una detrazione di 991,60 Euro.
Ne avrete diritto per i primi tre anni, a patto che il vostro reddito complessivo non superi 15.493,71 Euro annui e che il contratto di affitto riguardi un immobile diverso dall’abitazione principale dei vostri genitori.
L’unità abitativa per la quale richiedete la detrazione dovrà essere la vostra abitazione principale, cioè quella in cui risiedete abitualmente.
La detrazione non spetta se il contratto è stipulato prima del 2007.

FAQ
E se il contratto, come spesso avviene è stipulato con più coinquilini?
Non vi preoccupate, ognuno di voi potrà godere dell’agevolazione, naturalmente a condizione che ne abbiate diritto.

E se ancora non avete compiuto 20 anni o ne state per compiere 30?
“Il requisito dell’età - recita l’Agenzia delle Entrate - è soddisfatto quando ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione”. Per cui si considerano rispettate le condizioni dell’età “anche se il giovane compie gli anni in un qualsiasi mese del periodo d’imposta”, cioè del periodo per il quale si intende richiedere la detrazione.
 

Affitti per studenti universitari fuorisede
Per gli studenti fuorisede (cioè iscritti ad un corso di laurea presso un’Università situata in un comune diverso da quello di residenza), è possibile detrarre il 19% del canone di locazione, per un importo non superiore a 2.633 Euro (cioè con una detrazione massima di 500 Euro).  
A condizione che l’immobile oggetto di locazione:
- sia situato nello stesso comune in cui ha sede l’Università o nei comuni limitrofi;
- si trovi ad almeno 100 km di distanza dal comune di residenza o, comunque, in una diversa provincia;
- sia regolato da un contratto regolarmente registrato, stipulato o rinnovato ai sensi della legge n. 431/98.
La Finanziaria 2008 ha esteso questa detrazione anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità ed agli atti di assegnazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari riconosciuti, enti senza fine di lucro o cooperative.  

FAQ
Se il contratto è intestato ad un vostro genitore, e risultate fisicamente a carico di quest’ultimo, la detrazione spetterà a lui.
Se invece il contratto è intestato allo studente, le spese devono essere suddivise tra i genitori “con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa dal 50 per cento”.  
Se il contratto è stipulato da entrambi i genitori in favore del figlio studente fuorisede, “poiché si presume che la spesa sarà ripartita tra i genitori in parti uguale, la detrazione spetta a entrambi in ugual misura, nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 Euro”.

Se si hanno più figli che studiano fuorisede e sono titolari di distinti contratti di locazione?
L’Agenzie delle Entrate specifica che “l’importo di 2.633 Euro costituisce il limite complessivo di spesa per ciascun contribuente”. Facendo, quindi, l’esempio di un genitore che ha a carico due figli studenti universitari, titolari di due distinti contratti di locazione, la detrazione sarà comunque calcolata su tale importo massimo.

 


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