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L'Europa introduce il nuovo Regolamento sull'origine della carne

Dopo un lungo dibattito interno all’Unione Europea, e ai vari stati membri, è finalmente arrivata una regolamentazione sull’origine e provenienza delle carni.
Da mercoledì 1° aprile 2015, infatti, è divenuto operativo il Regolamento di esecuzione UE n. 1337/2013, che fissa le modalità di applicazione del “sull’etichettatura dei prodotti alimentari”. Tale Regolamento riguarda in particolare l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
 L’Unione Europea, dunque, conferma, in via preliminare, che in ogni fase della produzione e distribuzione di tali tipologie di carne gli operatori debbano utilizzare un proprio sistema di identificazione e di registrazione, tale da assicurare il collegamento tra le carni e l’animale (o il gruppo di animali) da cui sono state ottenute. Il Regolamento, inoltre, pone attenzione alle indicazioni in etichetta (art. 5), le quali comprendono  informazioni relative a:
 
 a) Il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti:

I) per la specie suina:
— nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi,
— nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg,
— nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento,
II) per la specie ovina e caprina:
il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;
III) per i volatili:
il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso;

 b) Il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»;

 c) Il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Tale Regolamento ha il merito di rispondere, nel punto di maggior interesse, alle richieste di chiarezza sull’etichettatura delle carni provenienti dai consumatori di tutto il continente. Tuttavia, nonostante gli innegabili passi in avanti fatti in Europa, rimangono ancora delle criticità: la tracciabilità, infatti, non è garantita in tutti i passaggi di filiera e le differenziazioni di specie accentuano gli ostacoli verso l’obbiettivo della totale trasparenza. Andrebbe chiarito ai consumatori, inoltre,  il regime alimentare a cui gli animali sono sottoposti, garantendo un adeguato standard di benessere e di salute dei capi di bestiame allevati. Comunicare in etichetta il luogo di nascita dell’animale rappresenterebbe senz’altro un ottimo modo per superare alcuni limiti, ma richiederebbe anche l’istituzione di nuovi sistemi di tracciabilità, con relativi costi per le aziende, che ad oggi, purtroppo, non sempre sono sostenibili. 

 


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