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Che i saldi non siano uno spreco di soldi

Nel periodo dei saldi occorre prestare molta attenzione alle reali opportunità di risparmio, fare una valutazione del rapporto qualità prezzo e ricordare sempre che la riduzione dei prezzi non comporta una diminuzione dei diritti di chi compra.

Seguendo alcune semplici regole si potrà evitare di avere brutte sorprese. Sicuramente sarà utile fare un giro qualche giorno prima della data prevista per l'inizio dei saldi per essere certi che la merce che si troverà in negozio sia veramente quella di stagione e non un avanzo di magazzino.  E’ importante, inoltre, assicurasi della reale convenienza, verificando il prezzo pieno del prodotto che si intende comprare  e se possibile,  fotografarlo con il telefono cellulare per avere una testimonianza inequivocabile.

Acquistare con buon senso

Ecco qualche semplice consiglio per comprare in modo consapevole e conveniente:

  • Non farsi prendere dalla frenesia dell’acquisto e dal voler comprare a tutti i costi;
  •  non fermatevi mai davanti alla prima vetrina, girate più negozi, confrontate i prezzi e, in ogni caso, orientatevi verso beni o prodotti che vi servono veramente;
  • diffidate dalle vetrine tappezzate dai manifesti (che non vi consentono di vedere la merce) o che reclamizzano sconti eccessivi, pari o superiori al 60%;
  • i prodotti venduti a saldo devono essere sì di fine stagione, ma di questa stagione, non di quelle passate! La merce di risulta o di magazzino non può essere mescolata con i prodotti in saldo, ma dovrà essere venduta separatamente;
  • occhio al cartellino! Su ogni prodotto deve essere indicato, obbligatoriamente ed in modo chiaro e leggibile, il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore in percentuale dello sconto;
  • non esiste l'obbligo di far provare i capi, ciò è a discrezione del negoziante. Il nostro consiglio è, comunque, quello di diffidare nel caso di capi di abbigliamento che si possono solo guardare ma non provare;
  • i commercianti in possesso del POS hanno l’obbligo di accettare il pagamento con carte di credito o bancomat. Se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene informarne la società che ha emesso la carta;
  • conservate sempre lo scontrino quale prova di acquisto. Sarà prezioso in caso di merce fallata o non “conforme”, in quanto obbliga il commerciante alla sostituzione o al rimborso di quanto pagato;
  • problemi o “bufale” devono essere subito denunciate ai vigili urbani, all'ufficio comunale per il commercio o ad una associazione dei consumatori;
  • per risparmiare tempo potete provare qualche giorno prima i capi che avete intenzione di acquistare in saldo, evitando così le interminabili file ai camerini tipiche di questo periodo;
  • per i capi d’abbigliamento accertarsi che la composizione eventualmente  dichiarata nel cartellino d’accompagnamento corrisponda a quella dell’etichetta vera e propria del prodotto;
  • non comprare capi di abbigliamento che non hanno l’etichetta di composizione e preferire quelli che hanno l’etichetta di manutenzione, ovvero le istruzioni per il lavaggio e la pulitura, che è un riscontro affidabile di quella composizione;
  • fare attenzione alla veridicità del marchio esposto, perché vi sono marchi che imitano nelle fattezze o in qualche elemento quelli più noti;
  • controllare sempre le taglie quando si tratta di un capo d’abbigliamento a due pezzi, se è venduto a prezzi stracciati e se non  può essere provato, poiché potrebbero essere due taglie differenti;
  • Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di polizia Annonaria del comune.

Garanzie
Conservate sempre lo scontrino, perché se un difetto si palesa dopo l'acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all'acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Il d.lgs 24/2002 (rientrato nel Codice del Consumo) ha infatti introdotto nel Libro IV del Codice Civile dei nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies), in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato.

Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore (art. 1519-quater).

In base all'art. 1519-sexsies del Codice Civile la garanzia si può far valere entro due anni dall'acquisto, occorre quindi non solo conservare gli scontrini ma anche prestare attenzione a quelli di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese, eventualmente fotocopiandoli per poterli esibire al momento opportuno. La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi, il che vuol dire che il venditore deve porre rimedio a qualunque difetto, sorto nei primi due anni di vita del bene, che non lo renda più idoneo all'uso per cui era stato acquistato. Se il difetto si presenta nei primi sei mesi, si presuppone esistente già all'atto dell'acquisto, ma il venditore può eventualmente dimostrare il contrario; se invece il difetto si manifesta tra il settimo ed il ventiquattresimo mese può accadere, nei casi dubbi, che al consumatore venga richiesto di dimostrare che non è stata una sua attività a causare il difetto (inversione dell'onere della prova).

L'art. 1495 c.c. poneva uno stretto limite temporale per la denuncia dei difetti, stabilendo che il cliente dovesse comunicarli al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Il d.lgs n. 24/2002 ha ampliato questo termine stabilendo invece che il consumatore debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 1519-ter c.c.), ovvero beni conformi alle descrizioni fatte ed utilizzabili per gli scopi dichiarati, in caso contrario si potrà chiedere il rimborso della spesa sostenuta. Anche la pubblicità è considerata una dichiarazione efficace ai sensi di questa normativa, e quindi anche una promessa fatta attraverso la pubblicità e non corrispondente alla realtà, potrà essere fonte di problemi per i venditori.

Nel caso in cui il negoziante dimostri di non voler adempiere ai propri doveri o il centro assistenza del produttore richieda il pagamento delle riparazioni sostenendo che la garanzia non copre il difetto riscontrato, ma non sia in grado di dimostrare opportunamente le proprie dichiarazioni, per risolvere il problema ci si potrà rivolgere al Giudice di Pace del tribunale più vicino, o chiedere consiglio ad una delle associazioni per la tutela dei consumatori

 


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